Avvisi
13/01/2012
Modifiche alle disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore

AVVISO ALLA CLIENTELA


Si informa la spettabile clientela che, con l’emanazione del Decreto Legge n° 201, del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Nello specifico, il limite dei 2.500 euro di cui ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, è stato sostituito dalla nuova soglia di 1.000 euro.

Pertanto, a partire dal 6 dicembre 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

Inoltre, a decorrere da tale data devono recare la clausola di non trasferibilità, oltre l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiori a 1.000 euro.

Per quanto concerne la possibilità per il cliente di richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi in detta forma libera, il limite di importo entro cui possono essere richiesti tali assegni è ora di 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro).

Per quanto concerne i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 31 marzo 2011.

Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie le quali sono state inasprite dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 anche con la previsione di una sanzione minima di 3.000 euro in assenza di oblazione o di oblazione non esercitata.

Il personale della Banca è comunque a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento in merito.